- venerdì 13 Settembre, 2024

I buoni del tesoro poliennali (BTP) sono tra gli strumenti di investimento più popolari per chi desidera un ritorno stabile e sicuro.

 

Come per qualsiasi strumento finanziario, è importante comprendere il trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla loro compravendita. La tassazione dei BTP può essere un aspetto cruciale per determinare la convenienza dell’investimento e l’impatto complessivo sul rendimento. 

 

La tassazione delle plusvalenze sui BTP in Italia è regolata da un regime fiscale agevolato rispetto ad altri strumenti finanziari con un’aliquota ridotta del 12,5%. Questo rende i BTP un’opzione interessante per gli investitori che cercano una forma di investimento sicura e fiscalmente vantaggiosa.

 

È di primaria importanza conoscere le regole che disciplinano sia le plusvalenze che le eventuali minusvalenze, nonché i regimi fiscali applicabili (risparmio amministrato o gestito) per gestire al meglio il proprio portafoglio e ottimizzare il carico fiscale.

 

Di seguito esamineremo nel dettaglio il regime fiscale delle plusvalenze sui BTP, fornendo informazioni chiare su come funzionano le imposte applicabili e quali considerazioni tenere a mente.

1. Cos’è un BTP e cosa si Intende per plusvalenza

Prima di addentrarci nella tassazione, è utile fare un breve riepilogo su cosa siano i BTP e cosa si intenda per “plusvalenza” in questo contesto.

 

I BTP sono titoli obbligazionari a lungo termine emessi dal tesoro italiano con scadenze che vanno dai 3 ai 50 anni. Gli investitori che acquistano un BTP ricevono una cedola fissa pagata a intervalli regolari (solitamente semestrali) e, alla scadenza, il capitale investito viene restituito.

 

La plusvalenza è il guadagno che un investitore realizza vendendo un BTP a un prezzo superiore rispetto al prezzo di acquisto. Per esempio, se un investitore acquista un BTP a 95 (cioè paga 950 euro per un titolo che vale 1.000 euro nominali) e lo vende a 100 la differenza rappresenta una plusvalenza realizzata in caso di vendita.

2. Il regime fiscale dei titoli di Stato: un quadro generale

In Italia la tassazione delle plusvalenze su strumenti finanziari segue regole diverse a seconda della natura dell’investimento e del soggetto che lo detiene. I BTP, in quanto titoli di Stato, godono di un regime fiscale agevolato rispetto ad altri strumenti finanziari, come le azioni o le obbligazioni societarie.

 

Aliquota Fiscale Ridotta: Il primo elemento da tenere in considerazione è che le plusvalenze derivanti dalla vendita di titoli di Stato, inclusi i BTP, sono soggette a un’aliquota ridotta del 12,5%. Questo è un vantaggio rispetto alla tassazione ordinaria sulle plusvalenze derivanti da strumenti finanziari non governativi, che in Italia è pari al 26%.

 

Questa aliquota ridotta è applicata non solo ai BTP italiani, ma anche a titoli di Stato emessi da altri Paesi della cosiddetta “white list”, ovvero che hanno una convenzione fiscale con l’Italia per evitare la doppia imposizione e facilitare lo scambio di informazioni fiscali.

3. Tassazione delle cedole e delle plusvalenze: differenze

È importante distinguere tra la tassazione delle cedole e quella delle plusvalenze, poiché seguono regole differenti.

 

Tassazione delle Cedole: Le cedole pagate dai BTP, ovvero gli interessi periodici che l’investitore riceve durante il periodo di possesso del titolo, sono tassate anch’esse con l’aliquota ridotta del 12,5%. Questo rende i BTP particolarmente attraenti rispetto ad altre forme di obbligazioni, che potrebbero avere aliquote più elevate sugli interessi.

 

Tassazione delle Plusvalenze: Le plusvalenze derivanti dalla vendita del BTP prima della scadenza sono, come detto, soggette alla tassazione del 12,5%. Se il BTP è detenuto fino a scadenza non si generano plusvalenze, poiché il capitale restituito è pari al valore nominale del titolo.

4. Il metodo di calcolo della plusvalenza

Per calcolare la plusvalenza realizzata alla vendita di un BTP si utilizza la formula base:

 

Plusvalenza = Prezzo di Vendita – Prezzo di Acquisto

 

Nonostante ciò, il prezzo di acquisto può essere aggiustato tenendo conto di eventuali commissioni di acquisto e di vendita, che riducono la plusvalenza imponibile.

 

Esempio pratico:

  • Acquisto di un BTP a 950 euro.
  • Vendita dello stesso BTP a 1.000 euro.
  • La plusvalenza sarà di 50 euro.

 

Su questi 50 euro verrà applicata l’aliquota del 12,5%, quindi l’imposta da pagare sarà pari a:

 

Imposta = 50 * 12,5% = 6,25 euro.

 

In questo esempio, l’investitore ha ottenuto un guadagno netto di 43,75 euro (50 euro di plusvalenza – 6,25 euro di tasse).

5. Tassazione delle minusvalenze

Le minusvalenze, cioè le perdite derivanti dalla vendita di un BTP a un prezzo inferiore rispetto al prezzo di acquisto, possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate su altri strumenti finanziari.

 

Questo meccanismo di compensazione consente di ridurre l’imposta dovuta sul capital gain.

 

Le minusvalenze possono essere compensate entro il quarto anno successivo alla loro realizzazione. Per esempio, se un investitore realizza una minusvalenza nel 2024 potrà utilizzarla per compensare eventuali plusvalenze fino al 2028.

6. Tassazione per investitori privati e soggetti IRES

Il regime fiscale appena descritto riguarda gli investitori privati.

 

Per le società e gli enti soggetti all’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) le regole possono variare. In questi casi le plusvalenze e gli interessi derivanti dai BTP sono soggetti a una tassazione differente, che dipende dalle disposizioni fiscali specifiche in materia di reddito d’impresa.

 

Vi consigliamo in questo caso di rivolgervi al vostro consulente fiscale al fine di analizzare la situazione della vostra azienda e comprendere quale fascia di tassazione può essere applicata nel caso specifico.

7. Il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito

Gli investitori che acquistano BTP possono scegliere tra due regimi fiscali: il regime del risparmio amministrato e il regime del risparmio gestito.

 

Risparmio Amministrato: In questo regime il sostituto d’imposta è l’intermediario finanziario (banca, SIM o altro ente che gestisce l’investimento), che si occupa di calcolare e versare le imposte sulle plusvalenze e sui redditi da capitale. Questo regime è semplice da gestire per l’investitore, poiché non richiede la dichiarazione delle plusvalenze nella dichiarazione dei redditi.

 

Risparmio Gestito: In questo regime l’investitore delega la gestione del proprio patrimonio a un gestore professionale (ad esempio, un fondo di investimento). Le plusvalenze realizzate all’interno del fondo sono soggette a tassazione e l’imposta viene prelevata direttamente dal gestore. Anche in questo caso, l’investitore non deve includere le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi, ma paga le imposte man mano che vengono realizzati i guadagni.